Art. 1
(Istituzione della qualifica di vicedirigente scolastico).

      1. È istituita la qualifica di vicedirigente nelle istituzioni scolastiche autonome, di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
      2. I vicedirigenti sono inquadrati in ruoli di dimensione provinciale.